Assemblee nelle associazioni: delibere, quorum e validità

Le assemblee associative sono tra le più informali nella prassi quotidiana. Ma questa informalità può diventare un problema: una delibera presa senza il quorum corretto può essere impugnata.

Art. 21 c.c. — la norma di riferimento

Disciplina le deliberazioni dell'assemblea per le associazioni riconosciute. Per analogia, si applica anche alle associazioni non riconosciute (artt. 36 e ss. c.c.).

Quorum per le delibere ordinarie

  • Prima convocazione: presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, delibera a maggioranza dei presenti
  • Seconda convocazione: assemblea valida qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza dei presenti

Quorum per la modifica dello statuto

Presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non esiste la seconda convocazione per le modifiche statutarie: il quorum di 3/4 vale sempre.

Quorum per lo scioglimento

Voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati — non solo dei presenti. È un quorum assoluto, inderogabile: lo statuto non può abbassare questa soglia.

Tabella riassuntiva

Tipo di delibera

Quorum presenti

Quorum voto

Ordinaria (I conv.) 50%+1 degli aventi diritto Maggioranza presenti
Ordinaria (II conv.) Nessuno Maggioranza presenti
Modifica statuto 3/4 degli aventi diritto Maggioranza presenti
Scioglimento 3/4 di TUTTI i soci

Associazioni del Terzo Settore (ETS)

Le associazioni iscritte al RUNTS seguono anche il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che integra le norme del Codice Civile con requisiti specifici sulla governance e sulla composizione del direttivo per ODV e APS.

Errori frequenti

  • Soci morosi conteggiati nel quorum (vanno esclusi)
  • Quorum modifica statuto raggiunto "in seconda convocazione" (non esiste)
  • Verbale firmato solo dal presidente (serve anche il segretario)

Un sistema di votazione elettronica risolve alla radice molti di questi problemi:
conteggio automatico del quorum, esclusione automatica dei soci morosi, verbale PDF con hash di integrità e marcatura temporale. Nessun errore di conteggio, nessuna delibera impugnabile per vizi formali.

Normativa citata: Art. 21 c.c. · Art. 36-38 c.c. · D.Lgs. 117/2017 · D.L. 200/2025

 

"La finestra del Milleproroghe scade il 30 settembre 2026. Se il vostro statuto non prevede il voto telematico, è il momento di aggiornarlo prima della scadenza — e di fare almeno un'assemblea con sistema certificato prima che la norma cambi."